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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1 E' costituita l'Associazione denominata " UDINE 4X4 Associazione sportiva dilettantistica" che ha sede in UDINE, Viale Tricesimo 181
Art. 2 L'Associazione é apolitica , non ha lo scopo di lucro, pertanto, alla stessa é vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge; quindi ogni utile dovrà essere reinvestito per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.
Art. 3 L'Associazione ha lo scopo di promuovere, incoraggiare e favorire lo sviluppo e la pratica dello sport automobilistico in generale ed in particolare quello fuoristradistico in tutte le sue forme e manifestazioni e tutti gli aspetti connessi con la pratica di questo sport, nelle molteplici forme in cui esso viene praticato, nel rispetto dei valori morali e culturali ad esso connessi e nella tutela dell'ambiente. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica del fuoristrada, con particolare riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. All'uopo l'Associazione potrà richiedere contributi ad aziende private e pubbliche per svolgere le attività sopra indicate; potrà altresì vendere posizioni pubblicitarie nel contesto delle manifestazioni organizzate. Potrà infine instaurare rapporti di collaborazione con altre Associazioni Sportive sull'organizzazione di uno o più eventi. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità (esclusi i rimborsi delle spese) delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti (esclusi i rimborsi delle spese) e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
Art. 4 La durata della Associazione é a tempo indeterminato ma potrà essere sciolta dall' assemblea a norma di l egge. L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 5 Il patrimonio dell’Associazione é costituito dalle quote associative che verranno stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché da eventuali versamenti volontari degli associati o di terzi e dai ricavi delle iniziative sociali. La quota associativa é intrasmissibile se non per causa di morte, nonchè non rivalutabile.
Art. 6 Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo di rappresentanti legali) che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano per realizzarle. La domanda di ammissione all’Associazione dovrà essere presentata indicando le proprie generalità e dichiarando di attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Le domande di ammissione ad associato devono essere indirizzate al Presidente dell’Associazione ed é compito del Consiglio Direttivo ratificare o meno ogni richiesta di adesione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa. Non possono rivestire la qualifica di associati coloro che abbiano subito sanzioni anche presso altre Federazioni per illecito sportivo o frode sportiva.
Art. 7 I soci si distinguono in: fondatori e ordinari. Sono soci fondatori tutti coloro che risultano soci all’atto della costituzione dell’Associazione; sono soci ordinari tutti coloro i quali vengono ammessi a far parte dell’Associazione dal Consiglio Direttivo. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, comporta la possibilità di frequentare l’ Associazione, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. E’ esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita dell’Associazione. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Tutti gli associati maggiorenni ed in regola con il pagamento della quota sociale hanno uguali diritti ed obblighi all’interno dell’Associazione, hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.
Art. 8 La qualifica di associato viene meno per recesso, esclusione o per causa di morte.
Il provvedimento di esclusione, adeguatamente motivato, sarà deliberato dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificato dall’Assemblea, nei confronti del socio che:

a) non ottemperi alle previsioni del presente statuto o alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
b) non ottemperi all’apporto e/o al pagamento della quota sociale stabiliti annualmente dall’Assemblea dei soci;
c) arrechi gravi danni, anche morali, all’Associazione o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della stessa;
La cessazione del vincolo associativo per qualsiasi causa non dà diritto alla liquidazione delle somme che rimangono acquisite al patrimonio dell’Associazione. Il socio escluso mantiene intatto il diritto di presentare la domanda di riammissione, allorquando siano venute meno le cause che ne hanno determinato l’esclusione stessa. L’associato può inoltre in qualsiasi momento manifestare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti dell’Associazione; tale recesso avrà effetto immediato tramite la comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo.
Art. 9 Sono organi dell’Associazione :
- L’Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
Art. 10 Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso . Tutte le cariche sociali hanno durata annuale se all’atto della nomina non é fissata una durata diversa. I membri del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni sportive della stessa categoria.
Art. 11 L’Associazione ha nell’Assemblea il proprio Organo sovrano. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria é convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. Nell’avviso di convocazione, devono essere indicati il luogo e l’ora dell’Assemblea e l’ordine del giorno. Potranno essere convocati esclusivamente i soci in regola con i versamenti. Tale verifica verrà espletata dal Consiglio Direttivo durante la riunione che ne delibera la convocazione; Nello stesso avviso può essere indicato un diverso giorno in cui si terrà l’Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale. Tra la data di ricevimento dell’avviso e la data della riunione devono trascorrere almeno cinque giorni.
Art. 12 L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il secondo trimestre di ogni anno sportivo, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e conto consuntivo, alla nomina delle cariche sociali ed agli indirizzi generali dell’Associazione. L’ Assemblea ordinaria deve essere inoltre convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno due decimi dei soci ordinari e due quinti dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente deve convocare l’Assemblea nei quindici giorni successivi alla richiesta per una data non superiore ai trenta giorni dalla data della lettera di convocazione.
Art. 13 L’Assemblea straordinaria é competente a deliberare sui seguenti argomenti:
- Trasferimenti di attività;
- Modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto;
- Scioglimento dell’Associazione.
L’assemblea straordinaria deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.
Art. 14 L’Assemblea straordinaria in prima convocazione é validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea ordinaria é validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 15 Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente, se nominato, o da altro socio eletto dall’Assemblea.
L’Assemblea nomina altresì un Segretario.
Il Segretario redige il verbale dell’Assemblea che, previa sottoscrizione, da parte del Presidente e del Segretario , viene trascritto nell’apposito libro sociale.
Art. 16 Ogni socio potrà intervenire in assemblea solo se in regola con i pagamenti sociali e, potrà rappresentare, con delega in calce all’atto della convocazione, un solo altro socio avente diritto al voto. Alle Assemblee, se invitati, possono assistere, ma non partecipare, gli associati non aventi diritto di voto.
Art. 17 Il Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea con scrutinio segreto si compone di un numero da due a dieci membri e dà atto alle deliberazioni dell’Assemblea.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno metà dei membri e con il voto della maggioranza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo resta in carica fino a contraria deliberazione Assembleare e sarà rieleggibile. Lo stesso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente (facoltativo), ed eventualmente il Dirigente Responsabile ed il Segretario,
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea.
In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- deliberare su argomenti di carattere economico-finanziario, compresa la stipula dei contratti di abbinamenti pubblicitari.
- redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria quando lo ritenga opportuno o venga richiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.
Art. 18 Il Presidente é il legale rappresentante dell’Associazione. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce, sino alla nomina del nuovo Presidente.
Art. 19 L’esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termini il 30 giugno successivo.
Art. 20 In caso di scioglimento dell’Associazione, in qualunque momento e per qualsiasi causa, l’Assemblea in sede straordinaria determina tutte le modalità della liquidazione, fermo restando che quanto residuato dovrà essere versato a fini di pubblica utilità sportiva.
Art. 21 Libri sociali.
Costituiscono libri sociali obbligatori dell’Associazione:

- il libro soci;
- il libro verbali dell’Assemblea;
- il libro verbali del Consiglio Direttivo.
I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale.
Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario. I libri sociali e qualsiasi altro documento relativo all’attività sociale, compresi i bilanci ed i rendiconti, dovranno essere messi a disposizione dei soci, a spese del richiedente, ogni qual volta uno di essi ne faccia richiesta, al fine di garantire la trasparenza dell’attività stessa ed un adeguata informativa ai singoli associati.
Art. 22 L’Associazione é regolata, dal presente statuto, dalle norme di legge, e dall’ Ente di Promozione Sportiva cui l’associazione è affiliata. Per tutti i casi non previsti dalla normativa indicata, considerata nel suo complesso unitaria, troveranno applicazione gli art. 36 e segg. Codice Civile.
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